Trattamento di fine rapporto (TFR), veramente si corre il pericolo di vederlo scomparire? Scopriamo che cosa dice la legge.
Alla conclusione di una lunga e faticosa carriera lavorativa ogni dipendente si aspetta la piena disponibilità del il suo Trattamento di fine rapporto (TFR). In effetti stratta di una parte della retribuzione accantonata di mese in mese, in pagamento alla fine del rapporto di lavoro.

La legge prevede che il TFR vada al lavoratore dipendente in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalle cause che lo hanno determinato, con l’eccezione del suo versamento alle forme della previdenza complementare. Sono i lavoratori a decidere la destinazione del TFR che stanno accantonando. Eppure in una situazione di precarietà economica chiedersi se è possibile perdere tutti i risparmi è ben comprensibile.
Trattamento di fine rapporto, si rischia veramente di non averlo più?
Come detto il lavoratore può decidere di accantonare tutto il suo TFR in azienda per recuperarlo integralmente a fine rapporto di lavoro. Ma se l’azienda fallisce? Che cosa succede in caso del genere? Diciamo immediatamente che la legge prevede delle tutele specifiche per il lavoratore anche in caso di fallimento dell’azienda.

Occorre tuttavia seguire una procedura specifica con tempi e modalità precise. Prima cosa bisogna accertarsi con sicurezza che l’azienda sia fallita veramente e sapere chi è il curatore fallimentare, informazioni che si ottengono dalla cancelleria della sezione fallimentare del tribunale. Ottenute queste notizie, si invia una lettera al curatore fallimentare chiedendo che sia pagato il TFR dovuto (ammissione al passivo).
Si prova il credito con il contratto di lavoro o con la certificazione unica che si riceve. Il pagamento del TFR è facilitato dalla presenza del Fondo di garanzia dell’INPS, che consente il pagamento al dipendente, anche se non recupera le somme con la liquidazione aziendale del tribunale. Inoltre il lavoratore viene pagato prima di altri creditori e in tempi brevi, senza dover attendere la vendita dei beni del debitore.
Il Fondo di garanzia interviene quando il rapporto di lavoro cessa per licenziamento da parte del curatore fallimentare, con l’insolvenza del datore di lavoro e con l‘ammissione del TFR al passivo del fallimento. Dopo avere inviato la lettera cita al curatore fallimentare il dipendente deve presentare una domanda all’INPS per fruire del Fondo di garanzia.
La domanda si invia attraverso via telematica con l‘ausilio di CAF, patronati, avvocati o commercialisti, insieme a tutta la documentazione necessaria, come ad esempio l’ammissione al passivo e la sentenza di fallimento del datore di lavoro. Quindi no, non si perde il TFR. Ma occorre essere precisi e attenti a tutto l’iter necessario.